Statuto

La Natura è Mia… è Tua… è Nostra!

STATUTO del MOVIMENTO NATURALISTA ITALIANO INDICE PARTE I OBIETTIVI E ORIENTAMENTI Pag. 2

PARTE II GLI ORGANI E LA STRUTTURA Pag. 4 PARTE III GLI ORGANI E LE FUNZIONI NAZIONALI Pag. 6

PARTE TV L’ASSETTO REGIONALE Pag. 11

PARTE V GLI ORGANI PERIFERICI Pag. 13

PARTE VI LE INCOMPATIBILITÀ – LA DETERMINAZIONE E LA Pag. 21

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PARTE VII L’ASSETTO AMMINISTRATIVO Pag. 22

PARTE VIII GLI ORGANI DI GIURISDIZIONE INTERNA Pag. 25

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE I RICORSI – IL COMMISSARIAMENTO PARTE IX ORGANIZZAZIONI INTERNE AL MOVIMENTO Pag. 28

PARTE X DISPOSIZIONI FINALI Pag. 31

PARTE I OBIETTIVI E ORIENTAMENTI Art. I

Finalità Il Movimento Naturalista Italiano è una libera associazione di cittadini i cui obiettivi politici sono quelli relativi agli ideali propri delle tradizioni democratiche liberali, cattolico liberali, laiche e riformiste europee. Essi orientano il movimento politico ai valori universali di libertà, giustizia e solidarietà concretamente operando a difesa del primato dell’individuo in ogni sua espressione con particolare riguardo ai diritti umani, per lo sviluppo di una moderna economia di mercato, adeguata al processo di globalizzazione politica, economica e sociale in atto sul pianeta. E’ un movimento politico senza scopi di lucro denominato Movimento Naturalista Italiano autonomo e indipendente in grado di offrirsi come luogo di partecipazione, di proposta, di elaborazione, di confronto democratico. Sul versante interno, il Movimento intende in via prioritaria, costruire un partito prevalentemente di quadri e militanti scelti, che persegua obiettivi, ideali e politici di alto profilo non finalizzati esclusivamente alla conta elettorale né tanto meno alla mera spartizione del potere. Sul versante esterno, invece, intende strutturarsi come un partito di opinione e di proposta politica. E’ ben chiaro che ove possibile non intende rinunciare a nessuno dei compiti e degli oneri propri dei grandi partiti dello schieramento politico, compreso il momento elettorale ed il momento della gestione della cosa pubblica. Di conseguenza, può concorrere alle competizioni politiche, elettorali e referendarie a qualsiasi livello, anche in momentanea federazione o collaborazione con le altre forze politiche, sociali e culturali che perseguano i medesimi obiettivi a livello locale, nazionale, europeo e sovranazionale per iniziative comune previa specifica ed espressa autorizzazione – e nei limiti anche temporali della delega scritta – che dovrà essere di volta in volta rilasciata dal Segretario Nazionale (ovvero da suoi delegati). Il Movimento persegue come suo primo e più alto compito quello di tutelare gli agricoltori in genere ed in particolare quelli biologici ed agrosilvopastorali, l’etica e l’arte della caccia e della pesca, convivere con esse e regolarne meglio le attività, la dignità dei naturalisti, degli amanti della natura, degli sport all’aria aperta, della protezione civile e dell’ecologia nell’ambito di ogni categoria economica, sociale, imprenditoriale, agrituristica in qualunque modo legata al mondo della natura in genere.

Art. 2 Soci Possono essere soci del Movimento Naturalista Italiano i cittadini italiani di età maggiore di 14 anni che, ispirandosi ai principi ed al programma politico del Movimento, vi abbiano formalmente aderito in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Regolamento le cui direttive sono predisposte dal Responsabile Nazionale Organizzazione ed approvate dal Comitato di Presidenza. La domanda di adesione implica la partecipazione alle idee, ai principi e ai programmi del Movimento e l’impegno a collaborare alla realizzazione dei fini associativi secondo le proprie attitudini e capacità, anche tramite la partecipazione alle associazioni naturaliste nel mondo. È compito esclusivo del Comitato di Presidenza decidere sulla compatibilità tra l’adesione al Movimento Naturalista Italiano e l’appartenenza ad organizzazioni che svolgono attività politiche di rilievo.

Art. 3 Modalità di adesione La domanda di adesione va compilata e sottoscritta su apposito modulo e deve recare la firma di almeno un socio presentatore. La presentazione della domanda porta con sé come conseguenza il versamento della quota associativa annuale secondo le norme previste dal Regolamento di cui all’art. 2. In caso di accoglimento della domanda di adesione, la qualità di socio si intende assunta a decorrere dalla data di versamento della quota associativa. Coloro che siano stati soci di altri movimenti politici nei tre anni precedenti la costituzione del Movimento, ed abbiano perso tale qualifica a causa di mancato rinnovo, dimissioni o altri tipi di provvedimenti, qualora intendano aderire al Movimento Naturalista Italiano dovranno segnalare tale circostanza sulla domanda. Il Comitato di Presidenza nomina la Commissione di Garanzia che è competente a decidere in ultima istanza in relazione alle controversie sull’assunzione della qualifica di socio, nonché sulla decadenza da tale qualifica se conseguente al mancato versamento della quota associativa. La Commissione di Garanzia è composta da 7 membri. La Commissione opera mediante le procedure definite dal Regolamento.

Art. 4 Diritti e doveri dei soci I soci partecipano alle attività del Movimento in tutte le sue espressioni ed esercitano diritti di elettorato attivo e passivo secondo le norme dello Statuto e le disposizioni regolamentari, a condizione di essere in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ogni socio è tenuto, nello svolgimento di attività inerenti allo scopo associativo, al rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle delibere degli Organi Direttivi. Ogni socio si impegna alla massima lealtà nei confronti del Movimento Naturalista Italiano e a comportarsi ispirandosi al rispetto della dignità degli altri soci e dei valori del Movimento.

Art. 5 Elettorato attivo e passivo I soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età possono esercitare il diritto di elettorato attivo e il diritto di elettorato passivo e tale diritto si acquisisce decorsi i termini di accoglimento della domanda di adesione previsti dal Regolamento.

Art. 6 Perdita della qualità di socio La qualità di socio del Movimento Naturalista Italiano si perde nei seguenti tre casi: 1) Dimissioni 2) Mancato rinnovo 3) Espulsione Le dimissioni da socio, pena l’invalidità delle stesse, devono essere presentate per iscritto, inviate alla sede centrale ed hanno effetto immediato alla data di ricezione. L’Ufficio Nazionale Soci provvede a darne comunicazione agli Organi Periferici interessati e competenti. Le dimissioni estinguono ipso iure eventuali procedimenti in corso dinanzi ai Probiviri. II mancato rinnovo conseguente all’omesso pagamento della quota nei termini previsti comporta la decadenza dalla qualità di socio. L’espulsione viene inflitta in seguito a procedimento disciplinare.

Art. 7 Quote associative Decadenza per mancato rinnovo Esercizio del diritto di voto Il Comitato di Presidenza determina l’ammontare delle quote associative per l’anno successivo entro il mese di novembre di ogni anno. Il versamento della quota associativa deve avvenire di norma entro il mese di marzo. Il mancato versamento entro il termine perentorio del 30 novembre determina la decadenza automatica dalla qualità di socio. Il diritto di voto nelle assemblee, può essere esercitato solo dai soci che abbiano già versato la quota per l’anno in corso.

Art. 8 Esercizio dei diritti associativi e trasferimenti L’adesione al Movimento Naturalista Italiano comporta l’esercizio dei diritti associativi, ed in particolare l’eleggibilità ad ogni carica all’interno del Movimento, salvo i limiti di cui all’art. 6. L’elettorato attivo nelle Assemblee di primo grado viene esercitato nell’ambito del Comune e della Provincia in cui il socio risiede. In caso di trasferimento di residenza il socio è tenuto ad informare l’Ufficio Nazionale Soci che provvede alle necessarie comunicazioni alle varie sedi territoriali di provenienza e di destinazione.

Art. 9 Pubblicità e aggiornamento dell ‘elenco dei soci L’elenco dei soci non è segreto. Tutte le operazioni riguardanti le adesioni ed i rinnovi sono svolte dall’Ufficio Nazionale Soci sotto la diretta responsabilità del Responsabile Nazionale Organizzazione. L’Ufficio Nazionale Soci conserva e aggiorna il registro generale dei soci. Comunica periodicamente alle varie sedi territoriali tutte le variazioni relative alla situazione dei soci. I responsabili di ciascuna articolazione territoriale del Movimento, sulla base di tali comunicazioni, mantengono aggiornato l’elenco ad essi relativo.

PARTE II GLI ORGANI E LA STRUTTURA

Art. 10 Organi Nazionali del Movimento Naturalista Italiano sono:

1) il Congresso Nazionale;

2) il Presidente;

3) il Consiglio Nazionale;

4) il Comitato di Presidenza;

5) la Conferenza dei Coordinatori Regionali;

6) l’Amministratore Nazionale;

7) il Collegio Nazionale dei Probiviri.

MOVIMENTO NATURALISTA ITALIANO

Art. 11 Struttura Nazionale Coordinano ed attuano le delibere degli Organi Nazionali i Responsabili Nazionali dei Settori:

1) Organizzazione

2) Enti Locali –

3) Dipartimenti –

4) Comunicazione ed Immagine

5) Formazione – Il Presidente, sentito il Comitato di Presidenza, può istituire nuovi settori oltre a quelli indicati al comma precedente.

Art. 12 Organi Regionali Sono Organi Regionali del Movimento Naturalista Italiano:

1) il Coordinatore Regionale;

2) il Comitato Regionale;

3) il Consiglio Regionale;

4) il Collegio Regionale dei Probiviri.

Art. 13 Organi Periferici

1)nelle Province: il Congresso Provinciale; il Coordinatore Provinciale; il Comitato Provinciale;

2) nei Comuni: l’Assemblea Comunale; il Coordinatore Comunale; il Comitato Comunale;

3)nelle città indicate all’art. 30: il Congresso di Grande città; il Coordinatore Cittadino; il Comitato Cittadino; l’Assemblea di Circoscrizione; i Coordinatori di Circoscrizione;

5) nei Collegi: i Delegati di Collegio Si intendono come collegi le zone indicate nel Testo Unico sull’elezione della Camera dei Deputati.

Art. 14 Validità delle delibere Gli Organi Collegiali deliberano a maggioranza dei presenti, salvo che sia diversamente disposto.

PARTE III GLI ORGANI E LE FUNZIONI NAZIONALI

Art. 15 Congresso Nazionale Il Congresso Nazionale è la più alta assise del Movimento, definisce ed indirizza la linea politica del Movimento Naturalista Italiano stabilendone l’orientamento in pieno accordo con i valori democratici liberali ed europei e con quant’altro previsto nell’art. 1 Elegge il Presidente, 6 membri del Comitato di Presidenza, 50 membri del Consiglio Nazionale, Compete al Congresso Nazionale modificare il presente Statuto, secondo quanto stabilito dall’art. 74. Il Congresso Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno ogni 3 anni; è convocato dal Presidente su delibera del Comitato di Presidenza che ne stabilisce il luogo, la data e l’ordine del giorno.

Art. 16 Composizione del Congresso Nazionale Partecipano al Congresso Nazionale con diritto di voto: a. i Delegati eletti nei Congressi Provinciali e di Grande Città; b. i soci del Movimento che siano: 1. Consiglieri Regionali; 2. Presidenti o Vice Presidenti di Provincia; 3. Capigruppo nei Consigli Provinciali; 4. Sindaci delle città con oltre 15.000 abitanti; Capigruppo nei Consigli Comunali delle città Capoluogo di Provincia o con popolazione superiore a 50.000 abitanti; 6. Coordinatori Regionali; 7. Coordinatori Provinciali; 8. Coordinatori Cittadini; 9. Delegati di Collegio; 10. Delegati di Circoscrizione delle Grandi città; 11. Dirigenti nazionali ed internazionali degli uffici e Promotori del Movimento Naturalista Italiano; 12. Responsabili Nazionali del Movimento Naturalista Italiano – Giovani Naturalisti, di Donna Naturalista e Seniores Naturalisti. Le modalità di calcolo e di individuazione dei Delegati di cui alle lettere a) e b) sono previste da apposito Regolamento. Non sono ammesse deleghe.

Art. 17 Operazioni preliminari al Congresso Nazionale Il Comitato di Presidenza fissa il luogo, la data e l’ordine del giorno del Congresso Nazionale. Almeno 90 giorni prima della data fissata. a. nomina una Commissione che è competente a decidere tutte le questioni e le controversie relative allo svolgimento delle Assemblee locali e sulle elezioni dei Delegati e sulla determinazione del numero dei Delegati da eleggere nelle singole assemblee, in base al criterio stabilito dall’articolo precedente; b. determina con Regolamento i Delegati da eleggere in rappresentanza dei soci residenti all’Estero; e. detta le norme regolamentari relative allo svolgimento del Congresso con particolare riferimento alla costituzione dei seggi elettorali, alle modalità per la presentazione delle candidature, per le votazioni e per lo spoglio delle schede relative all’elezione del Presidente, dei membri elettivi del Comitato di Presidenza e del Consiglio Nazionale. È comunque suo diritto dovere dettare tutte le ulteriori disposizioni che ritiene utili. Le nomine dei Delegati rimangono valide anche in caso di eventuale rinvio del Congresso Nazionale, purché lo stesso abbia luogo entro l’anno solare.

Art. 18 Svolgimento del Congresso Nazionale Il Congresso nomina il Presidente del Congresso, l’Ufficio di Presidenza, la commissione verifica poteri, i componenti dei seggi ed i questori. Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quando diversamente previsto dal presente Statuto. Il numero legale è presunto salvo che per le deliberazioni in cui è espressamente previsto un quorum qualificato di presenti o di voti. Il Regolamento del Congresso Nazionale definisce le modalità di verifica del numero legale e gli effetti conseguenti.

Art. 19 II Presidente Il Presidente del Movimento Naturalista Italiano è eletto dal Congresso Nazionale secondo le modalità previste da apposito Regolamento. Resta, in carica 5 (cinque) anni e può essere rieletto. Il Presidente dirige il Partito e lo rappresenta in tutte le sedi istituzionali e politiche. Convoca e presiede il Comitato di Presidenza, il Consiglio Nazionale, e il Congresso Nazionale. Nomina 6 membri del Comitato di Presidenza. Nomina i Responsabili Nazionali di Settore. Nomina i Coordinatori Regionali. In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente, il Comitato di Presidenza convoca immediatamente il Consiglio Nazionale che provvede alla sua sostituzione temporanea per il periodo strettamente necessario per la convocazione del Congresso Nazionale, più alta assise del Movimento.

Art. 20 La Consulta del Presidente Il Presidente può decidere di avvalersi della collaborazione di una Consulta costituita da esponenti, anche esterni al Movimento, di alto prestigio e rilevanza politica, culturale, professionale e sociale. La Consulta, nominata dal Presidente, ha il compito di fornirgli indicazioni e proposte nonché di elaborare studi ed approfondimenti sui principali temi di carattere politico presenti sulla scena, nazionale ed internazionale.

Art. 21 Consiglio Nazionale Il Consiglio Nazionale promuove e coordina l’azione politica del Movimento secondo gli indirizzi programmatici dettati dal Congresso Nazionale. Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente o da un suo delegato. Elegge ogni 3 anni il Collegio Nazionale dei Probiviri. Sono membri del Consiglio Nazionale i soci che siano: a) il Presidente; b) i 50 soci del Partito eletti ogni 3 anni dal Congresso Nazionale secondo le modalità previste dal Regolamento; c) componenti del Comitato di Presidenza; d) Coordinatori Regionali; e) Presidenti delle Giunte Regionali o, in mancanza, Vice Presidenti; f) Presidenti delle Assemblee Regionali; g) Coordinatori Provinciali; h) Presidenti di Giunta Provinciale; i) Coordinatori Cittadini; l) Sindaci dei Capoluoghi di Provincia, o delle città con oltre 50.000 abitanti; m) Capigruppo dei Consigli Regionali; o) il Responsabile Nazionale del Movimento Naturalista Italiano – Giovani Naturalisti; p) la Responsabile Nazionale Donna Naturalista; q) il Responsabile Nazionale dei Seniores Naturalisti; r) il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri; s) il Presidente della Commissione di Garanzia. Partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Nazionale, senza diritto di. voto, ma con facoltà di prendere la parola, e sempre che non ne facciano parte ad altro titolo, i membri del Collegio Nazionale dei Probiviri, i membri della Commissione di Garanzia, i Dirigenti degli Uffici Nazionali. Il Presidente può invitare al Consiglio Nazionale rappresentanti di associazioni di comune ispirazione ideale con il Movimento e personalità del mondo politico e culturale. Gli invitati hanno diritto di intervento. In caso di perdita della qualità di socio o impedimento permanente di un membro elettivo, questo viene sostituito da colui che, nella relativa elezione, sia risultato primo dei non eletti. In caso di parità di voti, prevale l’anzianità di iscrizione al Movimento e, in subordine, l’età anagrafica,

Art. 22 Convocazione del Consiglio Nazionale Il Presidente convoca il Consiglio Nazionale in via ordinaria almeno due volte all’anno. Il Consiglio Nazionale è convocato altresì ogni volta che lo richieda almeno UN QUARTO dei suoi componenti. La richiesta, sottoscritta da tutti gli interessati e corredata dall’ordine del giorno con i punti da porre in discussione, deve essere presentata al Presidente del Movimento che fissa la data ed il luogo del Consiglio Nazionale e provvede alla convocazione entro 60 giorni.

Art. 23 Comitato di Presidenza Il Comitato di Presidenza dà attuazione alle deliberazioni espresse dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Nazionale. Coordina le attività del Movimento e dei gruppi parlamentari. Il Comitato di Presidenza è composto da; 1. il Presidente del Movimento; 2. 6 membri eletti dal Congresso Nazionale; 3. 7 membri nominati dal Presidente stesso, che coincidono coi soci costitutari del Movimento; 3. l’Amministratore Nazionale; 4. i Responsabili Nazionali dei Settori di cui all’art. 11; 5. il Segretario della Conferenza dei Coordinatori Regionali; 6. 3 membri della Conferenza dei Coordinatori Regionali, nominati dal Presidente I componenti elettivi del Comitato di Presidenza restano in carica 3 anni. II Comitato di Presidenza in particolare: 1. approva il conto preventivo ed il rendiconto consuntivo del Movimento; 2. nomina i Revisori dei Conti per le verifiche contabili secondo quanto previsto dall’Art. 47 3. emana tutte le norme regolamentari necessarie per l’attuazione dello Statuto. Possono essere invitati al Comitato di Presidenza soci del Movimento affinché riferiscano su fatti o argomenti determinati. In caso di perdita della qualità di socio, dimissioni o impedimento permanente di un membro elettivo, questi è sostituito da colui che sia risultato primo dei non eletti nella votazione relativa. In mancanza, i membri residui del Comitato di Presidenza provvedono alla sostituzione per cooptazione scegliendo fra i membri del Consiglio Nazionale eletti dal Congresso Nazionale. In caso di dimissioni di tutti i membri elettivi, è convocato il Consiglio Nazionale per una nuova elezione. Entro 30 giorni dall’elezione da parte del Congresso Nazionale dei 6 componenti elettivi del Comitato di Presidenza, il Presidente provvede al rinnovo della nomina dei membri di cui al comma 2, punto 4, del presente articolo. In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri nominati dal Presidente, questi provvede alla sostituzione. Il Comitato di Presidenza delibera a maggioranza.

Art. 24 La Conferenza dei Coordinatori Regionali La Conferenza dei Coordinatori Regionali coordina l’attività politica ed organizzativa del Movimento a livello regionale, provinciale e locale secondo le direttive del Presidente e le indicazioni del Responsabile Nazionale della Organizzazione. È presieduta dal Presidente ed è composta dai Coordinatori Regionali, dall’Amministratore Nazionale e dai Responsabili della Struttura Nazionale di cui all’art. 11, dal Coordinatore Nazionale Naturalisti – Giovani Naturalisti e dai dirigenti nazionali degli Uffici, Promotori, Donna e Seniores. Il Presidente del Movimento nomina il Segretario della Conferenza che ne coordina l’attività.

Art. 25 L ‘Amministratore Nazionale L’Amministratore Nazionale ha la legale rappresentanza del Movimento di fronte ai terzi ed in giudizio senza alcuna limitazione, per gli atti riferibili agli Organi Nazionali, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Egli è abilitato alla riscossione dei contributi previsti dalla legge. L’Amministratore Nazionale è eletto dal Consiglio Nazionale su proposta del Comitato di Presidenza. L’Amministratore Nazionale fa parte del Comitato di Presidenza, Le funzioni dell’Amministratore Nazionale sono descritte nell’art. 46.

Art. 26 Responsabili Nazionali di Settore di attività Sono nominati dal Presidente i Responsabili Nazionali dei Settori: 1. Organizzazione 2. Enti Locali 3. Dipartimenti 4. Comunicazione ed Immagine 5. Formazione Essi collaborano con il Presidente al fine di coordinare l’attività del Movimento nei rispettivi settori di competenza. Il Presidente, di comune accordo con il Comitato di Presidenza, può istituire nuovi settori oltre a quelli indicati nel presente articolo. PARTE IV L’ASSETTO REGIONALE

Art. 27 II Coordinatore Regionale Il Presidente nomina per ogni Regione il Coordinatore Regionale. Il Coordinatore Regionale rappresenta il Partito nelle sedi istituzionali e politiche nell’ambito della Regione, controlla ed indirizza l’attività politica dei Coordinatori Provinciali e assicura la continuità la chiarezza e la trasparenza della linea politica degli Organi Nazionali del Movimento su tutto il territorio regionale. Il Coordinatore Regionale nomina: a) 5 componenti del Comitato Regionale ed indica chi debba assumere la funzione di Vice Coordinatore; b) i Responsabili Regionali di Settore per le funzioni indicate dall’art.11 Il Coordinatore Regionale convoca e presiede il Comitato Regionale ed il Consiglio Regionale. In caso di impedimento temporaneo le sue funzioni sono svolte dal Vice Coordinatore Regionale.

Art. 28 Comitato Regionale Sono membri del Comitato Regionale i soci che siano: 1. il Coordinatore Regionale; 2. 5 membri nominati dal Coordinatore Regionale; 2. Responsabili Regionali di Settore; 3. il Tesoriere Regionale, nominato ai sensi dell’art. 28 bis; 4. membri del Comitato di Presidenza iscritti nella Regione; 5. Coordinatori Provinciali; 6. Coordinatori delle Grandi Città; 7. il Responsabile Regionale Naturalisti – Giovani Naturalisti; 8. il Responsabile Regionale Donna Naturalista; 9. il Responsabile Regionale di Seniores Naturalisti; 10. il Presidente o il Vice Presidente della Giunta Regionale; 11. il Capogruppo in Consiglio Regionale; 12. il Responsabile Regionale dei Promotori Naturalisti. Il Comitato Regionale si riunisce su convocazione del Coordinatore Regionale almeno una volta ogni due mesi ed opera sotto la sua responsabilità. II. Comitato Regionale ispirandosi ai valori democratici e liberali del Movimento individua le attività da svolgere in ambito regionale per attuarne la linea politica deliberata in sede nazionale, determina la linea politica regionale del Movimento; coordina le attività svolte in ambito regionale con quelle svolte in ambito provinciale e cittadino. Il Coordinatore Regionale, il Vice Coordinatore ed i Responsabili Regionali di Settore costituiscono, in seno al Comitato Regionale, la Giunta Esecutiva Regionale per l’attuazione delle delibero degli Organi Regionali.

Art. 28 bis Tesoriere regionale Il Tesoriere regionale è nominato dall’Amministratore Nazionale, con il gradimento del Coordinatore Regionale. Amministrai fondi destinati alla struttura regionale, e agisce in forza di procura rilasciata dall’Amministratore Nazionale. Il Tesoriere Regionale è responsabile della gestione amministrativa e del rispetto delle procedure impartite dall’Amministratore Nazionale, come specificato nella parte VII del presente Statuto. La sua azione è sempre indirizzata alla realizzazione degli obiettivi politici individuati dal Coordinatore regionale e dagli Organi regionali, Il tesoriere regionale resta in carica tre anni. Può essere riconfermato. Può essere revocato e sostituito, sentito il Coordinatore Regionale, in qualsiasi, momento dall’Amministratore Nazionale.

Art. 29 Consiglio Regionale Compongono il Consiglio Regionale i soci che siano: 1. il Coordinatore Regionale e gli altri membri del Comitato Regionale; 2. Delegati di Collegio; 3. Parlamentari Nazionali eletti nella Regione; 4. Consiglieri Regionali; 5. Presidenti delle Province e Capigruppo dei Consigli Provinciali; 6. Sindaci dei Comuni della Regione; 7. Capigruppo nei Consigli Comunali dei Capoluoghi di Provincia e delle città con oltre 50.000 abitanti. Il Consiglio Regionale si pronuncia sui fatti politici importanti che riguardano direttamente o indirettamente l’ambito regionale. Ha funzione di sintesi politica delle attività svolte a livello locale dal Movimento e di supporto all’attività del Comitato Regionale. Il Consiglio Regionale ogni 3 anni elegge a scrutinio segreto i membri del Collegio Regionale dei Probiviri. Si riunisce su convocazione del Coordinatore Regionale o su richiesta di almeno UN QUARTO dei suoi membri.

PARTE V GLI ORGANI PERIFERICI Le Grandi Città – Le Province

Art. 30 Assetto Territoriale di base. Nei Comuni nei quali siano residenti almeno dieci aderenti al Movimento, è costituito il Coordinamento Comunale (art. 13 n. 2). Negli altri Comuni il Coordinatore Provinciale nomina un Delegato Comunale. In tutte le Province previste dalla legge dello Stato è costituito il Coordinamento Provinciale (art. 13 n. 1). Eventuali deroghe al predetto criterio di competenza territoriale, possono essere autorizzate dal Comitato di Presidenza. Nelle città di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Messina, definite “Grandi Città”, è costituito il Coordinamento Cittadino (di Grande Città art. 13 n. 3). In questo caso, il Coordinamento Cittadino ha competenza sul territorio comunale della Grande Città, mentre sul residuo territorio della Provincia è competente il Coordinamento Provinciale. Nell’ambito delle Grandi Città è costituito il Coordinamento Circoscrizionale in ogni zona di decentramento amministrativo nell’ambito del cui territorio siano residenti almeno dieci aderenti al Movimento Naturalista Italiano. Nelle rimanenti zone di decentramento amministrativo, il Coordinatore Cittadino nomina un Delegato di Circoscrizione. In ogni Collegio elettorale (art. 13 n. 4) il Coordinatore Regionale, sentiti i Coordinatori Provinciali o Cittadini interessati ed i Parlamentari eletti sul territorio del Collegio, nomina un Delegato di Collegio. Nelle Province al di fuori delle Grandi Città, i soci esercitano il diritto di voto: a) nell’Assemblea Comunale: per l’elezione del Coordinatore Comunale e dei membri elettivi del Coordinamento Comunale; b) nel Congresso Provinciale: per l’elezione del Coordinatore Provinciale, dei membri elettivi del Comitato Provinciale e dei Delegati al Congresso Nazionale. Nelle Grandi città, i soci esercitano il diritto di voto: a) nell’Assemblea di Circoscrizione: per l’elezione del Coordinatore Circoscrizionale; b) nel Congresso Cittadino: per l’elezione del Coordinatore Cittadino (della Grande Città), dei membri elettivi del Comitato Cittadino e dei Delegati al Congresso Nazionale.

Art. 30 bis Disposizioni speciali per la Regione Valle d’Aosta Ai fini del presente Statuto e dei Regolamenti che ne derivano, la Regione Valle d’Aosta è soggetta alle seguenti disposizioni particolari: 1. la città di Aosta è equiparata alle Grandi Città di cui al precedente Art. 30; 2. il resto del territorio della Regione è equiparato ad una provincia ordinaria; 3. il Regolamento determinerà il numero dei Delegati al Congresso Nazionale da attribuire alla Valle d’Aosta.

Art. 31 Congressi Provinciali Partecipano con diritto di voto ai Congressi Provinciali a) i soci iscritti al Movimento residenti nei Comuni compresi nell’ambito territoriale del Coordinamento Provinciale; b) i soci del Movimento eletti nell’ambito del territorio della Provincia chiamati a far parte delle Assemblee Rappresentative, a partire da Consigliere Comunale. Ad essi, definiti Grandi Elettori, viene attribuito un numero di voti elettorali non superiore al 50% del totale dei soci della Provincia o della Grande città (voto ponderato). Tali voti elettorali vengono ripartiti in parti uguali fra i “Grandi Elettori” con arrotondamento all’unità superiore. Le modalità di esercizio di tale voto ponderato sono definite con apposito Regolamento. Nelle Province in cui sia compresa una Grande Città, non fanno parte del Congresso Provinciale i Consiglieri Comunali, i Consiglieri Provinciali ed i Parlamentari eletti nell’ambito territoriale della Grande città. Nel caso in cui il Collegio di elezione sia riferito ad un territorio compreso sia nel Comune della Grande Città sia nel territorio del resto della Provincia oppure ad un territorio compreso in due diverse Province, i Senatori, i Deputati eletti nei collegi uninominali, i Consiglieri Regionali eletti con il sistema proporzionale e i Consiglieri Provinciali debbono optare a quale Congresso Provinciale o di Grande Città partecipare fra quelli compresi nel collegio di elezione. I Parlamentari Europei ed i Deputati eletti con il sistema proporzionale e i Consiglieri Regionali eletti con il sistema maggioritario hanno diritto di voto solamente nel Congresso Provinciale o nel Congresso di Grande Città a seconda del Comune di residenza se compreso nel collegio di elezione. Negli altri casi, esercitano tale diritto nel Congresso della Provincia o della Grande città, fra quelli compresi nel collegio di elezione, nella quale ha sede il capoluogo della circoscrizione elettorale, inteso come il luogo nel quale avviene il deposito delle liste e dei contrassegni elettorali. Ogni Congresso Provinciale è convocato almeno una volta ogni 3 anni per l’elezione del Coordinatore Provinciale e dei membri elettivi del Comitato Provinciale. II Congresso Provinciale, inoltre, è convocato ogni volta che lo richieda almeno il 50% degli aventi diritto al voto, Il Congresso Provinciale elegge il Coordinatore Provinciale e i 6 membri del Comitato Provinciale con le modalità previste da apposito Regolamento.

Art. 32 Coordinatore Provinciale Il Coordinatore Provinciale è eletto a scrutinio segreto dal Congresso Provinciale con le modalità previste da apposito Regolamento. Resta in carica 3 anni. Il Coordinatore Provinciale rappresenta il Partito nelle sedi istituzionali e politiche nell’ambito della Provincia. È coadiuvato dai membri del Comitato Provinciale, determina la linea politica del Partito a livello provinciale, nell’ambito delle scelte di carattere generale operate dagli Organi Nazionali, Regionali e Provinciali. Nomina il Responsabile Amministrazione e Tesoreria ed i Responsabili di Settore per le I funzioni indicate all’art. 11. Nomina fra gli stessi il Vice Coordinatore Provinciale. In caso di impedimento temporaneo il Coordinatore Provinciale è sostituito dal Vice Coordinatore Provinciale, In caso di impedimento permanente o dimissioni il Comitato Provinciale convoca il Congresso Provinciale per l’elezione del nuovo Coordinatore

Art. 33 Comitato Provinciale. Costituiscono il Comitato Provinciale i soci che siano: il Coordinatore Provinciale; 6 membri eletti dal Congresso Provinciale; Responsabili di Settore; il Responsabile Amministrazione e Tesoreria; Coordinatori Comunali del capoluogo della provincia e dei Comuni con oltre 50.000 abitanti; membri del Comitato di Presidenza iscritti nella Provincia; il Responsabile Provinciale del Partito Naturalista – Giovani Naturalisti; Presidente o Vice Presidente della Provincia; il Capogruppo in Consiglio Provinciale; il Sindaco ed il Capo gruppo nel Comune Capoluogo (nelle Province che non includono la Grande città); Delegati di Collegio; Dirigente dell’Ufficio Provinciale, Donna, Seniores e Promotori Naturalisti Italiani; Consiglieri Regionali eletti nella Provincia. Nelle Province comprendenti una Grande Città fanno parte del Comitato Provinciale i Senatori e i Deputati eletti nei Collegi uninominali compresi nel territorio della Provincia, che siano interamente al di fuori del Comune della Grande Città. I Consiglieri Regionali eletti in un collegio che comprenda sia porzioni del territorio di una Grande Città sia di una Provincia, ovvero di più Province, fanno parte del Comitato Provinciale o del Comitato della Grande città corrispondente al proprio comune di residenza, purché esso faccia parte del proprio collegio di elezione. Negli altri casi: a) i Consiglieri Regionali eletti con il sistema proporzionale optano, scegliendo di quale Comitato Provinciale o di Grande Città fare parte, fra quelli, compresi nel collegio di elezione. Tale opzione non è reversibile per tutta la durata della legislatura nazionale o regionale di cui l’eletto fa parte; b) i Consiglieri Regionali eletti con il sistema maggioritario fanno parte del Comitato della Provincia o della Grande Città, fra quelli compresi nel collegio di elezione, nella quale ha sede il capoluogo della circoscrizione elettorale, inteso carne il luogo nel quale avviene il deposito delle liste e dei contrassegni elettorali. Il Comitato Provinciale è convocato dal Coordinatore Provinciale, almeno ogni 4 mesi approva il conto annuale, preventivo e consuntivo. È inoltre convocato ogni volta che lo richiedano almeno 6 membri del Comitato stesso. È presieduto dal Coordinatore Provinciale o, in mancanza, dal Vice Coordinatore Provinciale. Il Coordinatore Provinciale, il Responsabile Amministrazione e Tesoreria e i Responsabili Provinciali di Settore costituiscono, in seno al Comitato Provinciale, la Giunta Esecutiva Provinciale per l’attuazione delle delibere degli Organi Provinciali.

Art. 33 bis Assemblea Comunale Costituiscono l’Assemblea Comunale: a) i soci residenti nel territorio del Comune; b) i Consiglieri Comunali anche se non residenti nel Comune. Sono considerati Grandi Elettori: a) i soci residenti nel Comune, eletti a far parte di Assemblee Rappresentative, a partire da Consigliere Circoscrizionale, a condizione che il loro collegio o circoscrizione di elezione insista, in tutto o in parte, sul territorio del comune; b) tutti i Consiglieri Comunali della città sede del Coordinamento Comunale, se soci del Movimento Naturalista Italiano ovunque residenti. Ai Grandi Elettori, viene attribuito un numero di voti elettorali non superiore al 50% del totale dei soci del Comune (voto ponderato). I voti elettorali vengono ripartiti in parti uguali fra i “Grandi Elettori” con arrotondamento all’unità superiore. Le modalità di esercizio di tale voto ponderato sono definite con apposito Regolamento. L’Assemblea Comunale è convocata almeno una volta ogni 3 anni per l’elezione del Coordinatore Comunale e dei membri elettivi del Comitato Comunale. L’Assemblea Comunale, inoltre, è convocata ogni volta che lo richieda almeno il 50% degli aventi diritto al voto. L’Assemblea Comunale elegge il Coordinatore Comunale e fino a 6 membri del Comitato Comunale con le modalità previste da apposito Regolamento. Art. 33 ter Coordinatore Comunale Il Coordinatore Comunale è eletto a scrutinio segreto dal Congresso Comunale con le modalità previste da apposito Regolamento. Resta in carica 3 anni. Il Coordinatore Comunale rappresenta il Movimento nelle sedi istituzionali e politiche nell’ambito del Comune. È coadiuvato dai membri del Comitato Comunale, determina la linea politica del Movimento a livello comunale, nell’ambito delle scelte di carattere generale operate dagli Organi Nazionali, Regionali e Provinciali. Nomina il Responsabile Amministrazione e Tesoreria, il Vice Coordinatore Comunale e la struttura organizzativa necessaria per l’adempimento delle sue funzioni. In caso di impedimento temporaneo il Coordinatore Comunale è sostituito dal Vice Coordinatore comunale. In caso di impedimento permanente o dimissioni il Vice Coordinatore convoca il Congresso Comunale per l’elezione del nuovo Coordinatore. Art. 33 quater Comitato Comunale Costituiscono il Comitato Comunale i soci che siano: 1. il Coordinatore Comunale; 2. membri eletti dal Congresso Comunale; 3. il Responsabile Amministrazione e Tesoreria; 4. membri del Comitato di Presidenza residenti nel Comune; 5. il Responsabile Comunale del Movimento Naturalista Italiano – Giovani Naturalista; 6. Sindaco o Vice Sindaco; 7. il Capogruppo in Consiglio Comunale; 8. Dirigenti dell’Ufficio Comunale, Promotori, Donna, Seniores; 9. Consiglieri Regionali residenti nel Comune.

Art. 34 Delegato di Collegio Il Coordinatore Regionale, sentiti i Coordinatori Provinciali ed i Parlamentari eletti nel territorio, nomina un Delegato di Collegio in ogni Collegio. Organizza le attività che si svolgono nell’ambito del Collegio. È coadiuvato da persone di sua fiducia che agiscono sotto la sua responsabilità e crea la struttura organizzativa necessaria per l’adempimento delle sue funzioni.

Art. 35 I Delegati di Comune Il Coordinatore Provinciale nomina un Delegato di Comune, in ogni Comune in cui non sia costituito il Coordinamento Comunale. Il Delegato di Comune collabora con il Delegato di Collegio e con il Coordinatore Provinciale per la realizzazione delle iniziative che interessano il territorio comunale. È coadiuvato dal Direttivo Comunale composto da. persone da lui nominate, che agiscono sotto la sua responsabilità e che costituiscono la struttura organizzativa necessaria per l’adempimento delle sue funzioni.

Art. 36 Congressi delle Grandi Città Partecipano con diritto di voto ai Congressi di Grande Città: a) gli iscritti al Movimento residenti nella Grande Città; b) I soci del Movimento eletti nell’ambito del territorio della Grande Città chiamati a far parte delle Assemblee Rappresentative, a partire da Consigliere Circoscrizionale. Ad essi, diti Grandi Elettori, viene attribuito un numero di voti elettorali non superiore al 50% del totale dei soci della Grande Città (voto ponderato), Tali voti elettorali vengono ripartiti in parti uguali fra i “Grandi Elettori” con arrotondamento all’unità superiore. Le modalità di esercizio del voto ponderato sono definite con apposito Regolamento. Il luogo di esercizio del voto dei Parlamentari Nazionali ed Europei e dei Consiglieri Regionali e Provinciali si determina nel modo indicato nei seguenti commi. Nel caso in cui il Collegio di elezione sia riferito ad un territorio compreso sia nel Comune della Grande città sia nel territorio del resto della Provincia oppure ad un territorio compreso in due diverse Province, i Consiglieri Regionali eletti con il sistema proporzionale e i Consiglieri Provinciali debbono optare a quale Congresso Provinciale o di Grande Città partecipare fra quelli compresi nel collegio di elezione. I Consiglieri Regionali eletti con il sistema maggioritario hanno diritto di voto solamente nel Congresso Provinciale o nel Congresso di Grande Città a seconda del Comune di residenza se comprese nel collegio di elezione, Negli altri casi, esercitano tale diritto nel Congresso della Provincia della Grande Città, fra quelli compresi nel collegio di elezione, nella quale ha sede il capoluogo della circoscrizione elettorale, inteso come il luogo nel quale avviene il deposito delle liste e dei contrassegni elettorali. Ogni Congresso di Grande Città è convocato almeno una volta ogni 3 anni per l’elezione del Coordinatore di Grande Città e dei membri elettivi del Comitato della Grande Città. II Congresso della Grande Città, inoltre, è convocato ogni volta che lo richieda almeno il 50% degli aventi diritto al voto. Il Congresso della Grande Città elegge il Coordinatore e 6 membri del Comitato della Grande città con le modalità previste da apposito Regolamento.

Art. 37 Coordinatore Cittadino nelle Grandi Città Il Coordinatore Cittadino è eletto a scrutinio segreto dal Congresso della Grande città con le modalità previste da apposito Regolamento. Resta in carica 3 anni. Il Coordinatore Cittadino rappresenta il Movimento nelle sedi istituzionali e politiche nel territorio della Grande Città; coadiuvato dai membri del Comitato della Grande Città determina la linea politica del Movimento a livello comunale nell’ambito delle scelte di carattere generale operate dagli Organi Nazionali e Regionali. Nomina il Responsabile Amministrazione e Tesoreria e i Responsabili di Settore per le funzioni indicate all’art. 11. Nomina fra gli stessi il Vice Coordinatore Cittadino. In caso di impedimento temporaneo il Coordinatore Cittadino è sostituito dal Vice Coordinatore Cittadino. In caso di impedimento permanente, o dimissioni il Comitato Cittadino convoca il Congresso della Grande città per l’elezione del nuovo Coordinatore.

Art. 38 II Comitato Cittadino nelle Grandi Città Compongono il Comitato Cittadino nelle Grandi Città i soci che siano: 1. il Coordinatore Cittadino; 2. 6 membri eletti ogni 3 anni dal Congresso di Grande Città; 3. Responsabili di Settore ed il Responsabile Amministrazione e Tesoreria; 4. i Coordinatori di Circoscrizione; 5. membri del Comitato di Presidenza iscritti nella Grande Città; 6. Presidente o Vice Presidente della Provincia, il. Sindaco o il Vice Sindaco, il Capogruppo in Consiglio Comunale, Presidenti o vice Presidenti delle Circoscrizioni; 7. Delegati di Circoscrizione; 8. I Delegati di Collegio; 10.1 Responsabili Cittadini, Promotori, Donna, Seniores; 11. Il Responsabile Cittadino del Movimento Naturalista Italiano – Giovani Naturalisti. I Consiglieri Regionali, eletti in un collegio che comprenda sia porzioni del territorio di una Grande città che di una Provincia, ovvero di più Province, fanno parte del Comitato Provinciale o della Grande Città corrispondente al proprio comune di residenza, purché esso faccia parte del proprio collegio di elezione. Negli altri casi: a) i Consiglieri Regionali eletti con il sistema proporzionale optano, scegliendo di quale Comitato Provinciale o di Grande Città fare parte, fra quelli compresi nel collegio di elezione. Tale opzione non è reversibile per tutta la durata della legislatura nazionale o regionale di cui l’eletto fa parte; b) i Deputati eletti con il sistema proporzionale e i Consiglieri Regionali eletti con il sistema maggioritario fanno parte del Comitato della Provincia o della Grande Città, fra quelli compresi nel collegio di elezione, nella quale ha sede il capoluogo della circoscrizione elettorale, inteso come il luogo nel quale avviene il deposito delle liste e dei contrassegni elettorali. Il Comitato di Grande Città è convocato dal Coordinatore Cittadino almeno ogni 4 mesi. Approva il conto annuale, preventivo e consuntivo. E’ inoltre convocato ogni volta che lo richiedano almeno 6 membri del Comitato stesso. E’ presieduto dal Coordinatore Cittadino o, in mancanza, dal. Vice Coordinatore Cittadino. Il Coordinatore Cittadino ed i Responsabili di Settore costituiscono, in seno al Comitato di Grande Città, la Giunta Esecutiva di Grande Città per l’attuazione delle delibere degli Organi Cittadini. Art. 39 L’Assemblea di Circoscrizione. L’Assemblea di Circoscrizione è costituita da tutti i soci residenti nel territorio della Circoscrizione dai Consiglieri della Circoscrizione sede del Coordinamento Circoscrizionale, ovunque siano residenti, purché soci del Movimento Naturalista Italiano. L’Assemblea di Circoscrizione è convocata almeno una volta ogni 3 anni per l’elezione del Coordinatore Circoscrizionale. L’Assemblea di Circoscrizione inoltre, è convocata ogni volta che lo richieda almeno il 50% degli aventi diritto al voto. L’Assemblea di Circoscrizione elegge il Coordinatore Circoscrizionale con le modalità previste da apposito Regolamento.

Art. 39 bis Coordinatore Circoscrizionale Il Coordinatore Circoscrizionale è eletto a scrutinio segreto dalla Assemblea di Circoscrizione con le modalità previste da apposito Regolamento. Resta in carica 3 anni. Il Coordinatore Circoscrizionale rappresenta il Movimento nell’ambito della Circoscrizione. Determina la linea politica del Movimento a livello circoscrizionale, nell’ambito delle scelte di carattere generale operate dagli Organi Nazionali, Regionali e Cittadini. Nomina il Vice Coordinatore Circoscrizionale e la struttura organizzativa necessaria per l’adempimento delle sue funzioni. In caso di impedimento temporaneo il Coordinatore Circoscrizionale è sostituito dal Vice Coordinatore Circoscrizionale. In caso di impedimento permanente o dimissioni il Vice Coordinatore convoca il Congresso Circoscrizionale per l’elezione del nuovo Coordinatore.

Art. 40 Delegati di Circoscrizione Nelle Grandi Città indicate all’art. 30, ove non sia costituito il Coordinamento Circoscrizionale, il Coordinatore Cittadino nomina un Delegato per ogni Circoscrizione in cui è suddiviso il territorio comunale. Nelle altre città nelle quali vi sia una ripartizione in zone di decentramento amministrativo, il Coordinatore Comunale può nominare un Delegato per ogni Circoscrizione in cui è suddiviso il territorio comunale. Il Delegato di Circoscrizione collabora con il Coordinatore Cittadino per la realizzazione delle iniziative che riguardano la Circoscrizione e riferisce al Coordinatore Cittadino le esigenze e le problematiche emerse nell’ambito della Circoscrizione. Il Delegato di Circoscrizione crea la struttura organizzativa necessaria per l’adempimento dei suoi compiti.

Art. 41 Rinvio ad altre norme Per tutto ciò che non è previsto espressamente in questa parte dello Statuto provvede il Comitato di Presidenza con appositi Regolamenti. In mancanza si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli Organi Nazionali.

PARTE VI LE INCOMPATIBILITÀ LA DETERMINAZIONE E LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 42 Incompatibilità Il Comitato di Presidenza emana un Regolamento sulle incompatibilità fra le cariche del Movimento e gli incarichi istituzionali e di rappresentanza esterna.

Art. 43 Determinazione e presentazione delle candidature nelle elezioni politiche Tutti i soci del Movimento sono chiamati a concorrere al processo di formazione per le elezioni politiche nazionali ed europee, fornendo ai responsabili in sede locai regionale e nazionale ogni informazione utile a tale proposito. Le liste dei canili definite dal Comitato di Presidenza, sentiti i Coordinatori Regionali. La presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali avviene per mezzo di speciali nominati dall’Amministratore Nazionale.

Art. 44 Determinazione e presentazione delle candidature nelle elezioni regionali, provinciali e comunali a) Elezioni regionali Le liste dei candidati alle elezioni dei Consigli Regionali sono proposte dal Coordinatore Regionale, sentiti i Coordinatori Provinciali e i Coordinatori Cittadini, e sono approvate dalla Conferenza dei, Coordinatori Regionali. La candidatura a Presidente di Regione è di competenza del Comitato di Presidenza, sentito il Coordinatore Regionale. b) Elezioni provinciali Le candidature a Presidente di Provincia sono di competenza del Comitato di Presidenza, sentiti il Coordinatore Regionale, il Coordinatore Provinciale ed il Coordinatore Cittadino. La scelta dei candidati in lista alle elezioni provinciali è affidata al Coordinatore Regionale, su proposta del Coordinatore Provinciale, sentito il Coordinatore Cittadino ed i Coordinatori Comunali interessati. c) Elezioni comunali

PARTE VII L’ASSETTO AMMINISTRATIVO

Art. 45 Finanziamento delle attività del Movimento Naturalista Italiano Le attività del Movimento sono finanziate da: a) quote associative versate dai soci; b) quote di affiliazione dei Club e delle altre associazioni riconosciute; e) contributi volontari di soci o di terzi; d) contributi degli eletti nelle assemblee rappresentative; e) contributi pubblici; f) sottoscrizioni pubbliche e ed ogni altra attività di raccolta ammessa dalla legge. L’ammontare delle quote associative, delle quote di affiliazione e dei contributi dovuti dagli eletti nelle assemblee rappresentative è stabilito dal Comitato di Presidenza sentito l’Amministratore Nazionale. Il Comitato di Presidenza determina i criteri di ripartizione delle risorse fra gli Organi Nazionali e Periferici del Movimento e approva il piano di distribuzione predisposto dall’Amministratore Nazionale. Ogni quota associativa è destinata a finanziare le attività degli organi nazionali e locali ed è ripartita come segue: a) sede nazionale 20% b) organi locali 80% La normativa di carattere generale ed i criteri di ripartizione tra gli organi locali del Movimento Naturalista è predisposta con Regolamento dal Comitato di Presidenza.

Art. 46 Funzioni dell ‘Amministratore Nazionale L’Amministratore Nazionale ha la legale rappresentanza del Movimento e svolge l’attività negoziale necessaria per il raggiungimento dei fini associativi. Rappresenta in giudizio il Movimento, con facoltà di nominare difensori e procuratori. L’Amministratore Nazionale svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa del Movimento; esegue le delibere del Comitato di Presidenza relative alla gestione amministrativa ordinaria e straordinaria. Può compiere tutte le operazioni bancarie, compresa la nomina di procuratori, l’accensione di mutui e le richieste di affidamento; effettua pagamenti, incassa crediti; può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni; provvede alla riscossione dei contributi pubblici o comunque dovuti per legge. Predispone annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo e la presenta al Comitato di Presidenza per l’approvazione. Informa periodicamente il Comitato di Presidenza della situazione economico finanziaria del Movimento. Predispone il piano generale di distribuzione delle risorse secondo i criteri determinati dal Comitato di Presidenza e dalle norme regolamentari. Gestisce i fondi destinati alle campagne elettorali e predispone i rendiconti richiesti dalla legge. L’Amministratore Nazionale è il solo autorizzato, in sede nazionale e locale, al deposito delle candidature e all’utilizzo del contrassegno elettorale; svolge tale funzione per mezzo di procuratori speciali all’occorrenza nominati. L’Amministratore Nazionale predispone le procedure per la redazione dei conti, per la raccolta dei fondi e per tutto ciò che ritenga opportuno per la corretta amministrazione del Movimento. Ogni Organo Periferico, anche se dotato di autonomia amministrativa e negoziale, è tenuto ad uniformarsi alle indicazioni dell’Amministratore Nazionale. Il mancato rispetto delle disposizioni dell’Amministratore Nazionale è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli e può comportare, nei casi più gravi, il commissariamento dell’Organo.

Art. 47 Revisori Contabili I Revisori Contabili previsti dall’art. 4 della Legge 18/11/1981 n. 659 come modificato dall’art. 1 della Legge 27/11/1982 n. 22 sono nominati dal Comitato di Presidenza. È richiesta la qualifica di Revisore Contabile iscritto al Registro istituito dall’art. 1 del D. Lgs. 27/1/1992 n. 88 in attuazione della Direttiva n. 84/253/CEE. I Revisori Contabili durano in carica 3 anni e possono ricevere l’incarico anche più volte consecutivamente.

Art. 48 Autonomia amministrativa periferica Le organizzazioni locali e periferiche rette da un organo elettivo hanno autonomia amministrativa, negoziale e contabile nei limiti delle attività riguardanti l’ambito territoriale di appartenenza e ne sono legalmente responsabili. I conti preventivi e consuntivi, devono essere redatti secondo il modello predisposto dall’Amministratore Nazionale. Ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall’indicazione della fonte di finanziamento. Gli Organi Nazionali non rispondono dell’attività negoziale e contabile svolta in ambito locale e delle relative obbligazioni. I membri degli Organi Locali rispondono personalmente delle obbligazioni assunte al di fuori dei limiti consentiti. È in ogni caso esclusa la facoltà di stipulare i seguenti atti: 1. compravendita di beni immobili; 2. compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni e simili); 3. costituzione di società; 4. acquisto di partecipazioni in società già esistenti; 5. concessioni di prestiti; 6. contratti di mutuo; 7. rimesse di denaro all’estero; 8. apertura di conti correnti all’estero e valutari; 9. acquisto di valuta; 10. richiesta e rilascio di avallo fidejussioni o altra forma di garanzia. È inoltre sempre esclusa dai poteri dei rappresentanti locali la presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali, attività di competenza esclusiva dell’Amministratore Nazionale il quale agisce per mezzo di procuratori speciali.

Art. 49 Attività negoziale in ambito locale. Ai fini dell’attuazione degli obbiettivi politici individuati in ambito regionale sotto la diretta responsabilità politica dei Coordinatori Regionali, i fondi regionali destinati all’organizzazione regionale sono gestiti dal Tesoriere Regionale, il quale agisce per procura rilasciata dall’Amministratore Nazionale, secondo quanto deliberato dal Comitato di Presidenza e previsto dalle norme regolamentari. 1. compravendita di beni immobili; 2. compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni e simili); 3. costituzione di società; 4. acquisto di partecipazioni in società già esistenti; 5. concessioni di prestiti; 6. contratti di mutuo; 7. rimesse di denaro all’estero; 8. apertura di conti correnti all’estero o in valuta; 9. acquisto di valuta; 10. richiesta e rilascio di avallo fidejussioni o altra forma di garanzia. Le norme contabili per coordinare la gestione regionale con la gestione nazionale sono predisposte. dall’Amministratore Nazionale anche secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge relative ai bilanci dei Partiti Politici.

PARTE VIII GLI ORGANI DI GIURISDIZIONE INTERNA IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE I RICORSI – IL COMMISSARIAMENTO

Art. 50 Giurisdizione esclusiva I soci del Movimento Naturalista Italiano, i rappresentanti dei Naturalisti e delle altre associazioni riconosciute dal Movimento ai sensi degli arti. 71 e 72, sono tenuti a ricorrere preventivamente ai Collegi dei Probiviri in caso di controversie riguardanti l’attività del Movimento, l’applicazione dello Statuto, i rapporti del Movimento con le associazioni riconosciute, nonché i rapporti fra questi ultimi.

Art. 51 Collegio Regionale dei Probiviri II Collegio Regionale dei probiviri è composto da 5 membri effettivi e 4 supplenti eletti a scrutinio segreto dal Consiglio Regionale, secondo le modalità previste da apposito Regolamento fra i soci con almeno 40 anni di età che non ricoprano cariche a livello periferico all’interno del Movimento. Restano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il Collegio Regionale dei Probiviri nomina nel suo seno un Presidente ed un Segretario del Collegio. Il Collegio Regionale dei Probiviri è competente a giudicare nel proprio ambito territoriale in primo grado: le infrazioni, disciplinari commesse dai soci del Movimento, salvo quanto di competenza esclusiva del Collegio Nazionale dei Probiviri; Tutti gli altri ricorsi aventi ad oggetto l’applicazione dello Statuto, compresi i conflitti fra Organi salvo i casi di competenza esclusiva del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Art. 52 Collegio Nazionale dei Probiviri Il Collegio Nazionale dei probiviri è composto da 5 membri effettivi e da 4 membri supplenti eletti dal Consiglio Nazionale secondo le modalità previste da apposito Regolamento. Possono essere eletti Probiviri Nazionali solo i soci che abbiano almeno 40 anni di età che non facciano parte del Comitato di Presidenza e della Conferenza dei Coordinatori Regionali. I componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri restano in carica 3 anni e sono rieleggibili. II Collegio Regionale dei Probiviri nomina nel suo seno un Presidente ed un Segretario del Collegio. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è competente a giudicare: a) le infrazioni disciplinari commesse dai soci del Movimento che ricoprano cariche nazionali oppure siano Coordinatori Regionali, Parlamentari, Presidenti di Regione; b) i ricorsi relativi ai Congressi Provinciali e delle 12 Grandi Città; e) i ricorsi relativi alla conformità allo Statuto degli atti adottati dagli Organi del Movimento Regionali e Nazionali; d) i ricorsi aventi ad oggetto conflitti fra Organi del Movimento, nei casi in cui sia coinvolto un Organo Regionale o Nazionale; e) i ricorsi contro le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti nel Congresso Nazionale, con esclusione del Presidente e dei membri elettivi del Comitato di Presidenza. In ordine alle decisioni di cui ai precedenti punti il Collegio Nazionale dei Probiviri è giudice unico non appellabile. Per le infrazioni disciplinari di cui alla lettera a) dell’art. 51 è ammessa l’impugnazione per revocazione avanti lo stesso Organo, in relazione a fatti non conosciuti all’epoca del giudizio. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è giudice d’appello contro le decisioni dei Collegi Regionali dei Probiviri.

Art. 53 Decisioni dei Collegi dei Probiviri – Impugnazione Dimissioni o impedimento permanente di un Proboviro I Collegi Regionali ed il Collegio Nazionale dei Probiviri decidono a maggioranza con l’intervento di almeno 4 membri, di cui 2 effettivi. La decisione del Collegio Regionale dei Probiviri è impugnabile avanti al Collegio Nazionale dei Probiviri. Il provvedimento assunto in secondo grado dal Collegio Nazionale dei Probiviri è definitivo. In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri effettivi di un Collegio di Probiviri, questi viene sostituito da colui che sia risultato primo dei non eletti nella relativa elezione; in mancanza assume la carica di membro effettivo il membro supplente più anziano. Qualora complessivamente i membri del Collegio fossero meno di 6 si procede ad elezione suppletiva dei componenti mancanti.

Art. 54 Impugnazione dell ‘elezione del Presidente e dei membri elettivi del Comitato di Presidenza Competente in grado unico a risolvere le questioni relative all’elezione del Presidente e dei 6 membri elettivi del Comitato di residenza è il Collegio Nazionale dei Probiviri integrato dalla presenza dei Capigruppo di Camera, Senato e Parlamento Europeo. La delibera è assunta a maggioranza con la presenza di almeno 6 componenti di cui almeno 3 Probiviri effettivi.

Art. 55 Procedimento disciplinare Ogni iscritto che ritenga sia stata violata una norma dello Statuto o che sia stata commessa una infrazione disciplinare o un atto comunque lesivo della integrità morale del Movimento o degli interessi politici dello stesso, può promuovere con ricorso scritto il procedimento disciplinare avanti al Collegio dei Probiviri competente. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto delle regole del contraddittorio e del diritto di difesa, secondo la normativa regolamentare approvata dal Comitato di Presidenza. Le sedute degli Organi giudicanti non sono pubbliche. Il procedimento disciplinare non può durare oltre 30 giorni per ogni grado di giudizio. Il termine per le impugnazioni è di 10 giorni dalla comunicazione della decisione all’interessato. Le decisioni vengono depositate presso la segreteria del Collegio giudicante e ciascun socio può prenderne visione. Gli stessi principi si applicano ai procedimenti nei confronti di altre associazioni riconosciute dal Movimento.

Art. 56 Misure disciplinari Le misure disciplinari sono: a) il richiamo b) la sospensione c) l’espulsione d) la revoca dell’affiliazione con altra associazione riconosciuta dal Movimento. Il richiamo è inflitto per fatti di lieve entità. La sospensione è inflitta per gravi mancanze, oppure in caso di recidiva o in caso di svolgimento di attività contrastanti con le direttive degli Organi del Movimento qualora ciò non comporti l’espulsione. L’espulsione è inflitta per infrazioni gravi alla disciplina del Movimento o per indegnità morale o politica. Equivale all’espulsione la revoca dell’affiliazione di altra associazione riconosciuta dal Movimento. Il provvedimento di espulsione o di. revoca dell’affiliazione è sempre reso di pubblico dominio.

Art. 57 Altri ricorsi I ricorsi in tutte le materie di competenza dei Collegi dei Probiviri possono essere presentati da chiunque sia socio e vi abbia diretto interesse personale o altra associazione affiliata. I ricorsi sono presentati in forma scritta alla segreteria del Collegio competente nel termine di 30 giorni dall’evento oggetto della controversia, salvo che sia diversamente disposto, I ricorsi per nullità dei Congressi Provinciali e dei Congressi delle Grandi Città devono essere presentati, anche a mezzo telefax, entro 10 giorni dalla data del Congresso a pena di decadenza. II Comitato di Presidenza approva il Regolamento relativo alla procedura, da adottare per la presentazione e decisione dei ricorsi, sempre nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Art. 58 Commissariamento Il Comitato di Presidenza può, ove ricorrano gravi motivi, commissariare gli Organi Nazionali delle organizzazioni interne al Movimento. Analogamente il Comitato di Presidenza, sempre nel caso ricorrano gravi motivi, può sciogliere gli Organi Periferici elettivi, sentito il Coordinatore Regionale, nominando un Commissario per il tempo necessario alla ricostituzione dell’Organo. Sono da considerarsi sempre motivi gravi l’impossibilità di funzionamento di un Organo Collegiale, la commissione di irregolarità di carattere amministrativo e la manifesta inadeguatezza a conseguire gli obiettivi preposti. In casi gravi ed urgenti il Presidente direttamente, o delegando il Responsabile Nazionale Organizzazione, può adottare in via immediata provvedimenti temporanei di commissariamento che dovranno essere convalidati dal Comitato di Presidenza nella prima riunione successiva all’emissione del provvedimento.

Art. 59 Sospensione dall ‘attività del Movimento In casi di particolare gravità il Responsabile Nazionale Organizzazione può decidere in via immediata di. sospendere un socio dall’attività del Movimento. In tal caso è aperto d’ufficio un procedimento disciplinare, nei confronti dell’interessato innanzi al Collegio dei Probiviri competente. Il giudizio definitivo dovrà essere emesso entro 3 mesi dalla sospensione. I provvedimenti di sospensione dovranno essere convalidati dal Comitato di Presidenza nella prima riunione successiva all’emissione del provvedimento.

Art. 60 Rapporti con altre associazioni Il Comitato di Presidenza può deliberare l’affiliazione di altre associazioni vicine al Movimento Politico Italiani nel Mondo che si occupino di particolari settori purché presentino, in linea di massima, le stesse caratteristiche richieste per l’affiliazione dei Club: i soci di tali associazioni acquisiscono, nei confronti del Movimento Naturalista.

PARTE IX ORGANIZAZIONI INTERNE AL MOVIMENTO

Art. 61 Organizzazione Giovanile In seno al Movimento Naturalista Italiano è costituita l’organizzazione interna denominata Giovani Naturalisti, cui possono partecipare i soci dai 14 ai 28 anni compiuti. Giovani Naturalisti persegue i medesimi scopi del Movimento Naturalista Italiano con particolare attenzione al mondo giovanile, nell’ambito della scuola, dell’università, del lavoro e delle attività sociali e di solidarietà nazionale ed internazionale. Giovani Naturalisti ha una propria struttura organizzativa, determinata con Regolamento approvato dal Comitato di Presidenza. Le risorse economiche di Giovani Naturalisti vengono stabilite di anno in anno dal Comitato di Presidenza. Tali risorse non possono in ogni caso essere inferiori all’ammontare complessivo delle quote associative versate dai soci all’Organizzazione Giovanile. I predetti fondi cosi attribuiti vengono gestiti direttamente da Giovani Naturalisti secondo quanto stabilito in merito dal Regolamento. I responsabili di Giovani Naturalisti, locali e nazionali eletti in apposite assemblee, partecipano agli organismi del Movimento ed alle varie articolazioni organizzative secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento predisposto dal Comitato di Presidenza. I soci di età inferiore ai 18 anni esercitano il loro diritto di elettorato attivo esclusivamente nell’ambito del Movimento Naturalista Italiano – Giovani Naturalisti secondo quanto previsto dal Regolamento. I minori di 18 anni non possono assumere incarichi con rappresentatività esterna a nessun livello.

Art. 62 Attività Giovani Naturalisti Giovani Naturalisti opera nel rispetto della linea politica del Movimento deliberata dagli Organi Nazionali e Locali; i suoi componenti sono sottoposti alla giurisdizione dei Probiviri. Art. 63 Donna Naturalista Le socie del Movimento possono partecipare alle attività di Donna Naturalista attraverso le articolazioni regionali e locali, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti. Donna Naturalista promuove e valorizza la partecipazione della donna alla politica e ne approfondisce le problematiche. Coordina e promuove l’attività legislativa, politica ed organizzativa nelle materie che toccano “il mondo delle donne”. Ad essa fanno riferimento coloro che si occupano della materia, in ambito nazionale, parlamentare, locale, nell’organizzazione nei dipartimenti, negli incarichi istituzionali esterni.

Art. 63 bis Seniores Naturalisti I soci del Movimento di età superiore ai 65 anni possono partecipare a Movimento Naturalista Seniores, organizzazione nazionale con articolazioni regionali e locali. Movimento Naturalisti Seniores promuove la partecipazione dei soci di età superiore ai 65 anni alla vita politica ed alle attività del Movimento. Elabora studia e promuove iniziative anche di carattere legislativo, volte alla valorizzazione sociale dei Seniores. I rappresentanti di Movimento Naturalisti Seniores partecipano con propri rappresentanti agli organi del Movimento, ed alle varie articolazioni organizzative secondo quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti. PARTE X DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64 Potere regolamentare del Comitato di Presidenza II Comitato di Presidenza provvede all’emanazione di tutte le norme regolamentari necessarie per l’esecuzione del presente Statuto.

Art. 65 Modifiche statutarie Le modifiche statutarie sono di competenza esclusiva del Congresso Nazionale. Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti purché costituiscano almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto. Il Congresso Nazionale può tuttavia delegare al Consiglio Nazionale la potestà di modificare tutti o parte degli articoli dello Statuto, La delega al Consiglio Nazionale deve essere approvata con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto al Congresso Nazionale; le modifiche devono essere approvate, a loro volta, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Nazionale.